Economia News

Agrovoltaico, le opportunità per le imprese agricole con il contributo a fondo perduto

By

Con la parola agrivoltaico si definisce l’uso di un terreno sia per produrre energia fotovoltaica, grazie all’installazione di pannelli solari, sia per realizzare attività agricole e di allevamento.

Fonti rinnovabiliuso sostenibile del suolotutela della biodiversità: c’è tutto questo dentro l’agrivoltaico, un approccio innovativo che permette di far convivere e interagire in modo virtuoso generazione di energia solare e pratiche agricole, così da promuovere la creazione di valore condiviso con il territorio e le comunità locali che ospitano gli impianti.

L’agrivoltaico prevede l’installazione di pannelli fotovoltaici su un terreno agricolo integrando attività agricole e/o zootecniche tra le fila delle strutture di sostegno dei pannelli stessi. L’impianto può anche essere dotato di sensori ambientali, funzionali a promuovere pratiche di digitalizzazione e agricoltura di precisione.

Per promuovere la realizzazione di questi sistemi ibridi agricoltura-energia, la misura prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto, finanziato dal PNRR, nella misura massima del 40% dei costi ammissibili, abbinato a una tariffa incentivante a valere sulla quota di energia elettrica netta immessa in rete.

Come previsto dal provvedimento, saranno approvate dal Ministero, su proposta del Gestore dei Servizi Energetici, le regole operative che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi. Il GSE, soggetto gestore della misura, emanerà un primo avviso pubblico per la presentazione delle istanze entro trenta giorni dall’approvazione delle regole.

L’accesso al meccanismo è garantito attraverso l’iscrizione di appositi registri o con la partecipazione a procedure competitive in funzione della titolarità e della taglia dei progetti, che si svolgeranno nel corso del 2024. Le procedure di registro, per un contingente complessivo di 300 megawatt sono riservate ad impianti di potenza fino a 1 megawatt realizzati da imprenditori agricoli e loro aggregazioni, mentre le procedure competitive, per un contingente complessivo di 740 megawatt, sono riservate ad impianti di qualsiasi potenza realizzati da imprenditori agricoli e loro aggregazioni, o associazioni temporanee di impresa che includono almeno un imprenditore agricolo.

SCHEDA SINTETICA

1. I soggetti beneficiari della misura disciplinata dal presente decreto sono:
a) imprenditori agricoli come definiti dall’articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o
societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole
imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art.
2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole;
b) associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a).

Articolo 5
(Modalità e requisiti generali per l’accesso agli incentivi)
1. Accedono ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto a seguito di iscrizione in appositi
registri, nel limite del contingente di 300 MW, gli impianti agrivoltaici di potenza fino a 1 MW nella
titolarità dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a).
2. Accedono ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a
procedure pubbliche competitive, nel limite del contingente di 740 MW, gli impianti agrivoltaici di
qualsiasi potenza nella titolarità dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
3. Gli impianti di cui ai commi 1 e 2 che accedono alle procedure bandite ai sensi del presente decreto,
garantiscono il rispetto dei seguenti requisiti:
a) possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto;
b) possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
c) rispettano i requisiti di cui all’Allegato 2, lettera a);
d) garantiscono la continuità dell’attività di coltivazione agricola e pastorale sottostante l’impianto;
e) gli impianti sono di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione;

f) sono conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio
“non arrecare un danno significativo” di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852,
come illustrato nelle regole operative di cui all’articolo 12;
g) possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica
del soggetto partecipante in relazione all’entità dell’intervento, tenuto conto della redditività
attesa dall’intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di
appartenenza, ovvero, in alternativa, l’impegno del medesimo istituto a finanziare l’intervento.
In caso di associazioni temporanee di imprese, la dichiarazione dell’istituto bancario può riferirsi
anche a uno solo dei soggetti che compongono l’ATI.
4. Su richiesta del produttore, in luogo della documentazione di cui al comma 3, lettere a) è possibile
accedere alle procedure bandite ai sensi del presente decreto presentando il provvedimento
favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto.
Articolo 6
(Procedure per l’accesso agli incentivi)
1. L’accesso agli incentivi di cui al presente decreto, per gli impianti agrivoltaici, di cui all’articolo 5
commi 1 e 2, avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche, distinte in registri e aste,
bandite dal GSE nel corso del 2024, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti
di potenza, eventualmente incrementati dalle quote di risorse e contingenti non assegnati nelle
procedure precedenti, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 3.
2. Le procedure di cui al comma 1, si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di
trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.
3. Ai fini dell’accesso alle procedure di cui al presente decreto, gli impianti rispettano i requisiti di
cui all’articolo 5, commi 3 e 4 e i soggetti richiedenti devono offrire, nell’istanza di partecipazione,
una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento non inferiore al 2%. Tale obbligo di offerta di
riduzione non si applica per gli impianti di cui all’articolo 5 comma 1 che accedono tramite registro.
4. Le tariffe di riferimento sono quelle indicate all’Allegato1.
5. Ciascuna procedura prevede un periodo di apertura dei bandi di sessanta giorni, nel quale i
proponenti possono presentare domanda di accesso agli incentivi. Le graduatorie sono pubblicate
entro i novanta giorni successivi alla chiusura di ogni singola procedura.
6. Fermo il contingente di potenza complessivamente individuato all’articolo 5, commi 1 e 2,
l’individuazione dei contingenti di potenza resi disponibili nelle singole procedure, nonché le date di
svolgimento delle medesime procedure nelle quali tali contingenti sono messi a disposizione e i
meccanismi di riallocazione e ridistribuzione della potenza, sono definite nelle regole operative di cui
all’articolo 12.

 

 

 

You may also like

Post A Comment

Your email address will not be published.