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Zes Unica, zona economica speciale, dal 1 gennaio 2024 nuovo credito di imposta. Ecco le imprese che possono usufruirne

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È entrato in vigore, a partire dal 1° gennaio 2024, il nuovo Credito d’imposta ZES Unica.

La nuova disciplina, introdotta dal DL Sud, subentra a quella vigente fino al 31 dicembre 2023 del Credito d’imposta per il Mezzogiorno (Bonus Sud).

In particolare, per l’anno 2024 è riconosciuto un Credito d’imposta alle imprese per piani di investimento in beni strumentali nuovi e realizzati in strutture produttive localizzate nei territori delle regioni ricomprese nella nuova Zona Economica Speciale Unica (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise).

Tra le principali novità dalla misura, si segnala l’introduzione di una soglia minima di ammissibilità dei progetti d’investimento: sono, infatti, agevolabili i progetti di investimento di importo non inferiore ai 200.000 euro.

L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti di importo e alle condizioni previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale.

È attesa, a breve, la pubblicazione del decreto attuativo che definisce criteri e modalità di applicazione e funzionamento della misura.

 

Credito d’imposta per piani di investimento in beni strumentali nuovi e realizzati in strutture
produttive localizzate nei territori delle regioni ricomprese nella nuova Zona Economica
Speciale Unica (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise).
Le risorse complessivamente disponibili destinate all’attuazione della misura ammontano a 1,8
miliardi di euro per l’anno 2024.
Investimenti ammissibili
Sono agevolabili gli investimenti, ciascuno nel limite massimo di 100 milioni di euro,
facenti parte di un progetto di investimento iniziale volto:
– alla creazione di un nuovo stabilimento;
– all’ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente;
– alla diversificazione della produzione;
– al cambiamento fondamentale del processo produttivo.
e relativi:
– all’acquisto, anche attraverso contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e
attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel
territorio;
– all’acquisto di terreni;
– all’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Inoltre, ai fini dell’ammissibilità, i progetti di investimento devono prevedere:
– un importo minimo di 200.000 euro;
– spese per l’acquisizione di terreni e immobili di importo non superiore al 50% del valore
complessivo dell’investimento agevolato.
Soggetti esclusi
L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori
– dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite
– dei trasporti (esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti) e relative
infrastrutture
– della produzione, dello stoccaggio della trasmissione e della distribuzione di energia
– delle infrastrutture energetiche
– della banda larga
– creditizio, finanziario e assicurativo.
Non si applica, inoltre, alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o scioglimento e alle
imprese in difficoltà.
L’agevolazione
L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal regolamento UE
n.651/2014 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.
Più in dettaglio, le aliquote previste – diversificate per regione – sono:
Il contributo è concesso sotto forma di credito d’imposta (utilizzabile esclusivamente in
compensazione) e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta di riconoscimento del credito stesso e in quelle successive, fino a quando non se ne
conclude l’utilizzo.
REGIONI GRANDI IMPRESE MEDIE IMPRESE PICCOLE IMPRESE
Campania, Puglia,
Calabria e Sicilia
40% 50% 60%
Molise, Basilicata
e Sardegna
30% 40% 50%
Abruzzo 15% 25% 35%
Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e
dell’acquacoltura e nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli,
della pesca e dell’acquacoltura che effettuano l’acquisizione di beni strumentali, il credito
d’imposta è riconosciuto, invece, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in
materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
Cumulabilità
Il credito d’imposta è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di stato aventi ad oggetto
i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento
dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di
riferimento.
Presentazione della domanda
Criteri e modalità di applicazione e funzionamento saranno resi noti con la pubblicazione del
decreto attuativo della misura

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